Due recenti sentenze del Consiglio di Stato spingono a una riflessione sul tema della co-progettazione, il rapporto con i dispositivi previsti dal codice del Terzo settore e soprattutto quello del trattamento economico. Il commento del costituzionalista Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di ricerca Maria Eletta Martini).
Il flusso di decisioni giurisprudenziali sul tema dell’amministrazione condivisa prosegue, come del resto è del tutto lecito attendersi. Se, infatti, il metodo dell’amministrazione condivisa – così come declinato dal codice del Terzo settore – inizia a diffondersi significativamente sul territorio nazionale, è fisiologico che possa insorgere un contenzioso destinato a sfociare davanti al giudice amministrativo. Ciò è ancor più vero in una fase che, tutto sommato, è ancora iniziale di applicazione delle Linee guida ministeriali (dm n. 72/2021) e delle legislazioni regionali e dei regolamenti degli enti locali che stanno disciplinando il tema. L’approfondimento della ricerca sulle dimensioni numeriche e di risorse di co-programmazioni e di co-progettazioni consentirà di fare delle valutazioni sul tasso di conflittualità che tali procedimenti comportano. L’impressione – che potrà essere falsificata dalla prassi – è che siano complessivamente tassi di conflittualità molto bassi.
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