Il cammino aperto a un’amministrazione condivisa

Con una importante sentenza (la n. 113/2020, redattore Luca Antonini), la Corte costituzionale ha offerto un solido fondamento costituzionale al Terzo settore, a quasi vent’anni di distanza dalla decisione con cui la stessa Consulta aveva indicato nel volontariato «l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo» (sentenza n. 75/1992). Il ‘caso’ che ha dato origine alla presente pronuncia è stato fornito da una legge regionale dell’Umbria, che ha regolato le cooperative di comunità, istituite al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi. Tale legge prevedeva che tale comunità fossero coinvolte nelle attività di co-programmazione e coprogettazione come definite dal Codice del Terzo settore: ciò ha sollecitato l’intervento del governo nazionale, che ha ritenuto tale previsione contrastante con il Codice stesso (che riserva detta competenza ai soli enti del Terzo settore registrati a livello nazionale).

L’articolo è stato pubblicato sul quotidiano Avvenire mercoledì 1 luglio 2020 e consultabile integralmente a questo link.

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