Ogni pronunciamento del giudice amministrativo su procedimenti di amministrazione condivisa determina una certa fibrillazione; ma va tenuto a mente che quando si arriva alle aule di un tribunale si ha a che fare con sospette patologie, non con l’ordinarietà, descritta nelle linee guida e praticata da centinaia di enti.
Ogni volta che è pubblicata una pronuncia del giudice amministrativo in tema di co-progettazione (art. 55) o convenzioni (art. 56) nel Codice del Terzo settore, puntualmente, c’è un sussulto nelle pubbliche amministrazioni e negli enti del Terzo settore. Credo sia un effetto dello shock derivante (ancora) dalla doccia fredda del parere n. 2052 del 2018 del Consiglio di Stato il quale, ritenendo all’epoca di dover ridurre fortemente la portata applicativa degli artt. 55 e 56 del Codice, ha determinato uno strascico di rallentamento e perplessità negli enti pubblici. Quei dubbi giuridici di coordinamento fra Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) e Codice del Terzo settore – ulteriormente alimentati dalla posizione dei giudici di Palazzo Spada sulla competenza dell’ANAC ad adottare delle Linee guida[1] – sono stati successivamente risolti dall’importante pronuncia della Corte costituzionale n. 131 del 2020 e dalla successiva – fondamentale – modifica normativa di coordinamento del Codice dei contatti pubblici medesimo col Codice del Terzo settore, nonché dall’emanazione del D.M. n. 72 del 2021, contenente Linee guida in tema di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzioni.
Tale tipo di sussulto si è verificato in occasione di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 7 settembre 2021, n. 6232). I giudici amministrativi hanno censurato la scelta di un Comune di affidare mediante co-progettazione ad un soggetto del Terzo settore la gestione di una spiaggia attrezzata comunale destinata a persone con disabilità, con la puntualizzazione nell’avviso di determinati requisiti relativi al tipo di servizio da offrire. In precedenza, tale gestione era stata affidata ad un soggetto for profit, selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, che poi ha impugnato il procedimento di co-progettazione indetto dal Comune. La censura si è mossa in più direzioni. […]
Leggi l’articolo completo su Rivista Impresa Sociale